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Condizioni di viaggio

 

Condizioni di viaggio TFT

Report regolarità dei treni 2019

Report regolarità dei treni 2020

Report regolarità dei treni 2021

Report regolarità dei treni 2022

Report regolarità dei treni 2023

Report regolarità dei treni 2024

 

Regolamento (CE) 1371/2007 Regolamento Europeo in materia di diritti ed obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario

Introduzione

L’Unione Europea si è adoperata per tutelare i diritti dei passeggeri del trasporto ferroviario. Il Regolamento (CE) n.1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 (Regolamento) prevede l’introduzione di nuovi diritti ed obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario in ambito europeo, stabilendo oneri informativi a favore dei passeggeri e diritti specifici, in particolare in occasione di ritardi, soppressioni di treni e mancate coincidenze.

Le Condizioni Generali di trasporto dei passeggeri di TFT sono indicate nella Carta dei Servizi TFT disponibile sul sito www.trasportoferroviariotoscano.it e presso i principali punti vendita titoli di viaggio.

 

Principali novità introdotte dal Regolamento

Ambito di applicazione

Il Regolamento si applica ai viaggi effettuati sui treni regionali. Ciascun biglietto costituisce un singolo e separato contratto di trasporto per la tratta cui si riferisce. Conseguentemente, le tutele garantite dal Regolamento sono riconosciute al viaggiatore con riferimento al singolo contratto utilizzato, senza pertanto essere estese agli altri servizi successivi e/o precedenti acquistati dal passeggero per completare il proprio viaggio, che sono invece oggetto di ulteriori distinti contratti.

 

Informazione

L’impresa ferroviaria ha l’onere di fornire informazioni al viaggiatore, sia prima del viaggio (ad esempio orari, eventuali modifiche al servizio programmato, eventuali ritardi) che durante il viaggio (ad esempio, prossima fermata, eventuali ritardi). Particolare attenzione viene prestata alle persone con disabilità uditive e/o visive.

 

Biglietti

Il biglietto deve essere opportunamente convalidato prima della partenza del treno per evitare di essere regolarizzati dal personale di bordo, con conseguente addebito di sanzioni pecuniarie.

Il biglietto può essere acquistato:

  • presso la biglietteria aziendale Ticket Point, Via Piero della Francesca, 1 – Arezzo;
  • presso le biglietterie ed i punti vendita indicati su apposita informativa esposta in tutti gli impianti ferroviari  con l’indicazione degli orari ed i giorni di chiusura e a bordo treno;
  • tramite Pay and Go, con carta bancaria contactless presso gli impianti ferroviari di fermata;
  •  tramite le emettitrici self – service ubicate presso gli impianti ferroviari di fermata;
  • on – line (web, smartphone e computer) collegandosi al sito https://www.tiemme.tpl.busweb.it/tft;
  • a bordo treno richiedendolo al Capotreno al momento della salita a bordo e prima di prendere posto a sedere. In questo caso il biglietto è gravato di una maggiorazione di € 2,00. Alle persone con disabilità definita ai sensi del regolamento (UE 2021/782) è consentito acquistare biglietti a bordo dei treni senza maggiorazione.
  • I viaggiatori sprovvisti di idoneo documento di viaggio ovvero muniti di documento di viaggio non valido o scaduto sono tenuti al pagamento della sanzione ammnistrativa prevista dalla vigente normativa (art. 25 L.R. Toscana 42/98) compresa tra € 60.00 ed € 360.00 oltre al pagamento dell’importo relativo alla tariffa per il servizio usufruito. Le modalità di pagamento ed altre informazioni in merito sono riportate nel retro della sanzione stessa e nella Carta dei Servizi TFT.

 

Bagaglio a mano

Non è ammesso il trasporto di oggetti pericolosi e nocivi. Il bagaglio a mano deve essere trasportabile e non deve essere ingombrante. Per le modalità di trasporto del bagaglio a mano si rimanda alla Carta dei Servizi TFT.

 

Bagagli e Oggetti personali

I bagagli e gli oggetti rinvenuti a bordo dei treni e delle stazioni del gestore LFI sono custoditi nei depositi di stazione.

I depositi sono attivi nelle seguenti stazioni:

    • Arezzo – Pescaiola

Nel caso si sia smarrito un oggetto a bordo dei treni che effettuano servizio sulle linee gestite da LFI Arezzo – Stia e Arezzo – Sinalunga o nelle stazioni, l’utente può rivolgersi ai numeri: 800.100.403 – 199.122.344

O inviare una mail al seguente indirizzo: reclami.arezzo@tiemmespa.it

La richiesta potrà essere avanzata per ricercare l’oggetto di interesse o il bagaglio smarrito all’interno del treno dell’impresa TFT o delle stazioni delle linee LFI.

Nel caso in cui venga data risposta positiva alla ricerca del bagaglio o dell’oggetto indicato come smarrito, dopo aver ottenuto l’approvazione della richiesta di restituzione, telefonicamente o per mail, potrà essere riottenuto recandosi sul posto presso:

    • Stazione di Arezzo – Pescaiola: telefona al numero 800.100.403 – 199.122.344, e ti farai comunicare l’indirizzo e l’orario per il ritiro;

Trascorsi 15 giorni dalla data di ritrovamento gli oggetti e/o i bagagli che non siano stati richiesti da nessuno, vengono consegnati presso l’ufficio competente del Comune ove sia stato effettuato il ritrovamento o presso il Comune di Arezzo (ai sensi dell’art. 927 e ss. c.c.) e non saranno più disponibili presso i depositi.

Il richiedente interessato a recuperare l’oggetto e/o i bagagli dovrà rivolgersi agli appositi Uffici Comunali, nel rispetto dei termini previsti dal Codice Civile.

La custodia degli oggetti durerà il tempo strettamente necessario alla riconsegna.

NOTA: il servizio viene svolto nel rispetto di quanto sancito dalla normativa civile in materia di custodia, per questo il Gestore LFI o l’Impresa TFT non si ritengono responsabili di quanto dovesse accadere ai bagagli e/o agli oggetti smarriti, una volta trascorsi i termini di custodia sopra indicati.

Le responsabilità per danni, furti, manomissioni, dispersioni o deterioramento degli oggetti trasportati e del loro contenuto sono disciplinate dall’art. 1681 e ss. c.c. e dalla normativa collegata. L’azienda non risponde del bagaglio che venga dimenticato, smarrito o lasciato incustodito dal viaggiatore sul treno o sulle stazioni ove si effettua il servizio e nemmeno di eventuali scambi di bagagli fra passeggeri. TFT non risponde, in ogni caso, degli oggetti di valore eventualmente contenuti nei bagagli, quali, ad esempio, denaro, carte valori, oggetti d’arte e di antichità, oggetti preziosi e simili.

TFT non è responsabile per i danni a persone e bagagli se il danno è imputabile a cause non dipendenti dall’impresa stessa. Come regola generale, la custodia del bagaglio spetta al viaggiatore e, pertanto, la perdita ed i danneggiamenti restano a suo carico, salvo che siano stati causati da incidente ferroviario la cui responsabilità sia imputabile a TFT.

Cancellazioni e ritardi dei treni

Rimborsi

Vengono considerati i seguenti casi:
1) corse treno effettuate con un ritardo, registrato al capolinea di arrivo, superiore ai
trenta minuti e dovuto a cause imputabili a T.F.T. Spa,
2) corse interrotte prima di arrivare al capolinea per motivi imputabili a T.F.T. Spa.
Sono da ritenersi non imputabili a T.F.T. Spa eventi riconducibili a: scioperi, manifestazioni,
sommosse, calamità naturali, eventi bellici, danni o incidenti provocati da terzi ecc. e
comunque tutte quelle circostanze in cui non vi sia dolo evidente da parte dell’azienda
definibili in generale come cause di forza maggiore.
Nel caso 1) l’utente ha diritto al rimborso del prezzo del biglietto acquistato incrementato
del 20% purchè dimostri la sua presenza a bordo treno per cui deve richiedere al Capotreno
in servizio il CEDOLINO DI PRESENZA A BORDO TRENO.
La richiesta da parte del passeggero del cedolino sarà strettamente personale; la distribuzione
avverrà brevi manu e avrà validità solamente per il treno oggetto del ritardo.
Il passeggero può richiedere il rimborso entro 2 gg. lavorativi successivi all’evento compilando
apposito modulo di richiesta del rimborso ed indicando obbligatoriamente il proprio indirizzo
di posta elettronica e farlo pervenire per posta elettronica a reclami.arezzo@tiemmespa.it
o direttamente a mano presso il Ticket Point di Via Piero della Francesca, 1 – Arezzo , ed allegarvi:

  • Cedolino di presenza a bordo treno in originale;
  • Biglietto in originale o fotocopia dell’ abbonamento regolarmente obliterato;
  • Biglietto o abbonamento digitale in  pdf con relativo QR-Code;
  • Biglietto del circuito Pay and Go riportare le ultime 4 cifre della carta di credito utilizzata;

 

Indennizzi

I titolari di un abbonamento che nel periodo di validità dello stesso incorrono in un susseguirsi
di ritardi o soppressioni hanno diritto, in conformità a quanto previsto dall’art. 17, paragrafo
1, del regolamento (CE) 1371/2007, ad un indennizzo adeguato da differenziarsi rispetto a
quello previsto con riferimento ai titoli di viaggio singoli, e che tengano conto almeno del
carattere ripetuto del disservizio.
Ai titolari di abbonamento mensile, trimestrale, scolastico 10 mesi set – giu, annuale è
riconosciuto un’indennizzo per ciascun mese in cui per la tratta indicata sul titolo di viaggio,
un numero di treni pari o superiore al 10% di quelli programmati subisca un ritardo superiore
a 15 minuti o venga soppresso; detto indennizzo è pari:
• al 15% dell’abbonamento mensile per i possessori di abbonamento mensile;
• ad 1/3 del 15% di un abbonamento trimestrale per i possessori di abbonamento trimestrale;
• ad 1/10 del 15% di un abbonamento scolastico 10 mesi set – giu per i possessori abbonamento
scolastico 10 mesi set – giu;
• ad 1/12 del 15% di un abbonamento annuale per i possessori di un abbonamento annuale.
Ai fini di cui sopra TFT pubblica mensilmente, entro il 30 del mese successivo, sul proprio
sito web i dati relativi ai ritardi ed alle soppressioni delle corse treno in esercizio nel mese
di riferimento. TFT al fine di rendere maggiormente inclusiva la misura del ritardo così come
sopra indicata, incrementa del 20% l’indici di ritardo mensile calcolato separatamente per le
due tratte ferroviarie espletate.
Per richiedere l’indennizzo il viaggiatore deve rivolgere a TFT apposita richiesta attraverso
i canali di reclamo messi a disposizione da quest’ultima (sito web, posta elettronica, posta
ordinaria) entro 30 gg dalla pubblicazione dei dati di cui sopra allegando alla richiesta
l’abbonamento mensile in originale o la copia dell’abbonamento plurimensile con la copia
della tessera di riconoscimento ad esso collegata.
Entro 30 gg dalla presentazione della richiesta TFT provvederà a comunicare al Cliente l’esito
della richiesta e nel caso di accoglimento allegato alla stessa, verrà inviato un voucher di
importo pari all’indennizzo calcolato come sopra indicato. Il voucher potrà essere utilizzato
entro 6 mesi dal ricevimento per l’acquisto dei titoli di viaggio TFT. Il Cliente viene informato
del diritto a riceverne, in alternativa, il versamento in denaro; in questo caso il Cliente deve
farne esplicita dichiarazione al momento della richiesta dell’indennizzo.
Trascorsi i 30 gg senza aver ricevuta risposta, o nel caso la risposta non sia ritenuta
soddisfacente, il Cliente può rivolgersi all’Autorità di Regolazione dei Trasporti (per info:
www.autorita-trasporti.it).
L’indennizzo  non è dovuto nei casi in cui:
a) l’importo dello stesso è inferiore a 4,00 €;
b) il reclamo non è trasmesso dall’utente con le modalità, gli elementi minimi e le tempistiche
previsti;
c) all’utente è già stato corrisposto un indennizzo relativamente ad un reclamo avente oggetto il medesimo viaggio.

 

Responsabilità per morte o ferimento di viaggiatori

In caso di morte o ferimento del viaggiatore, entro 15 giorni, TFT corrisponderà una somma adeguata a soddisfare le immediate necessità economiche, pari ad almeno 21.000,00 euro in caso di morte. Detta somma non costituisce ammissione di responsabilità ed andrà restituita a TFT nel caso in cui il danno sia dovuto a colpa del passeggero o il pagamento sia stato erogato a persona non avente diritto.

 

Garanzie per persone a mobilità ridotta

Sono considerate persone con disabilità o a mobilità ridotta quelle la cui mobilità sia ridotta a causa di disabilità fisica (sensoriale o locomotoria, permanente o temporanea), mentale o di altra disabilità, nonché per ragioni di età o la cui condizione richieda un’attenzione adeguata nell’uso del mezzo di trasporto ferroviario. Sono previste speciali garanzie informative e specifici obblighi di assistenza da parte dei gestori delle imprese ferroviarie

In particolare, alla persona disabile o a mobilità ridotta vengono garantiti i seguenti servizi: – assistenza all’interno dell’impianto ferroviario nella salita in treno e fino al posto assegnato nella carrozza e nella discesa dal treno, e fino all’uscita dall’impianto ferroviario.

I viaggiatori con disabilità o a mobilità ridotta possono accedere al servizio effettuando opportuna richiesta telefonica con un preavviso di almeno 24 ore.

Al momento della richiesta verrà concordata la località più idonea per effettuare il servizio e saranno indicati gli orari che consentono all’utente di usufruire del treno idoneo.

Il numero da chiamare è il seguente : n° 800100403 (da tel. fisso) e 199122133* (da cellulare) nei giorni lavorativi dalle ore 8,00 alle ore 17,00, il sabato dalle ore 8,00 alle ore 16,00.

(*) servizio a pagamento al costo di una telefonata ordinaria in base al piano tariffario applicato dal proprio gestore telefonico

L’azienda compirà ogni ragionevole sforzo per permettere il trasporto del viaggiatore a mobilità ridotta. Eccezionalmente può essere rifiutato il trasporto nel caso in cui le dimensioni degli ausili lo rendano fisicamente inattuabile.

Indennità per attrezzature per la mobilità o altre attrezzature specifiche

TFT risarcisce quanto dovuto per le attrezzature specifiche per le persone con disabilità o a mobilità ridotta, qualora tali attrezzature siano smarrite, danneggiate o distrutte per fatto imputabile alla stessa Società TFT.

 

Reclami

Il viaggiatore può presentare reclami e segnalazioni:

  • on–line accedendo al sito www.trasportoferroviariotoscano.it compilando l’apposito formulario;
  • utilizzando gli appositi moduli disponibili nei principali impianti di fermata;
  • via posta elettronica all’indirizzo: reclami.arezzo@tiemmespa.it;
  • utilizzando la posta ordinaria all’indirizzo TFT via Guido Monaco. 37 – 52100 Arezzo.

 

Termini per la risposta

TFT si impegna a comunicare all’utente:

  • una risposta scritta interlocutoria al momento del ricevimento, qualora non sia in grado di fornire quella definitiva, in cui è specificato il nominativo del dipendente responsabile del procedimento, i tempi previsti per l’espletamento dello stesso ed i mezzi di tutela disposizione dell’utente in caso di risposta sfavorevole;
  • entro 30 giorni dalla data di ricevimento del reclamo, una risposta definitiva, in cui è specificato il termine entro il quale saranno rimosse le irregolarità riscontrate e/o ristorato il pregiudizio arrecato, ovvero gli eventuali motivi del superamento dei termini per la risposta definitiva e la quantificazione dei medesimi;
  • solo in casi eccezionali ed espressamente motivati l’impegno ad una risposta definitiva entro un termine non superiore a 45 giorni complessivi.

Procedure Conciliative e Giudiziarie

Per esperire una procedura conciliativa, al fine di risolvere una controversia con l’Azienda, il cliente può rivolgersi:

  • per le controversie per le quali la Delibera ART 21/23 prevede il primo tentativo obbligatorio di conciliazione extragiudiziale( art.2 comma1) è disponibile il servizio conciliazioni ART tramite la piattaforma ConciliaWeb (https://www.autorita-trasporti.it/) oppure tramite appositi protocolli di conciliazioni paritetiche che saranno istituiti tra le associazioni di consumatori e l’azienda e che saranno pubblicati sul sito web aziendale. (vedi paragrafo “Procedure di Conciliazione non Giurisdizionale delle controversie”)
  • alla Camera Arbitraria di Conciliazione, istituita presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato territorialmente competente. La procedura è gratuita se il cittadino è assistito da un’associazione dei consumatori; non e comunque necessaria l’assistenza di un legale;
  • al Difensore Civico territorialmente competente, quale figura istituzionale che può dirimere eventuali controversie tra la clientela e TFT.

Per ricorrere, invece, all’autorità giudiziaria, il cliente dovrà rivolgersi al Giudice di Pace o al tribunale competente per valore e per territorio, con le procedure previste dalla normativa vigente.

 

Per saperne di più sui diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario consultare:

http://ec.europa.eu/transport/themes/passengers/rail/index_en.htm

 

Procedure di Conciliazione non Giurisdizionale delle controversie

Normativa di riferimento

Art. 10 L.118/2022 che ha novellato l’art. 37 comma 2 lettera e), e comma 3 lettera h) del d.l. 201/2011

Delibera ART 21/2023 del 8 febbraio 2023

Disciplina in prima attuazione delle modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie tra gli operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e gli utenti o i consumatori, ai sensi dell’Art.10 della legge 5 agosto 2022, n. 118.

Condizioni si procedibilità

Art 3- Tentativo obbligatorio di conciliazione

  1. Per le sole controversie di cui all’art 2 comma1 fino a che non sia esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi della presente Disciplina, il ricorso in sede giurisdizionale è improcedibile. I termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per la procedura del procedimento di conciliazione.
  2. Ai fini del ricorso giurisdizionale la condizione di procedibilità si considera comunque avverata trascorsi 30 gg dalla proposizione dell’istanza di conciliazione. In questo caso, qualora la Parte agisca in sede giurisdizionale, il tentativo di conciliazione è dichiarato estinto.
  3. Lo svolgimento del tentativo di conciliazione non preclude in ogni caso di richiedere provvedimenti urgenti e cautelari all’autorità giudiziaria.

Quali sono le controversie oggetto della procedura adottata da ART

Articolo 2 – Oggetto e ambito di applicazione

  1. Ai sensi dell’articolo 37, comma 3, lettera h), del Decreto, la presente Disciplina definisce le modalità, individuate all’articolo 4, per la soluzione non giurisdizionale delle controversie tra operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e utenti, aventi ad oggetto i diritti degli utenti riconosciuti dalla normativa di cui all’Annesso 1 alla presente Disciplina, o dagli atti di regolazione adottati dall’Autorità ai sensi dell’articolo 37, comma 2, lettera e), del Decreto.
  2. La Disciplina non si applica alle controversie tra operatori economici e utenti promosse ai sensi dell’articolo 37 del Codice del consumo e degli articoli da 840-bis a 840-sexiesdecies del codice di procedura civile.

SONO ESCLUSE LE CONTROVERSIE PROMOSSE PER:

  • AZIONE INIBITORIA PER GIUSTI MOTIVI DI URGENZA
  • AZIONI DI CLASSE
  • AZIONE INIBITORIA COLLETTIVA

Presupposti dell’istanza di conciliazione

  • RECLAMO O RICHIESTA DI RIMBORSO O INDENNIZZO

Per presentare istanza di conciliazione occorre aver presentato reclamo/richiesta di rimborso o indennizzo con esito insoddisfacente o siano trascorsi 30gg senza alcun riscontro.

  • TERMINE DI PRESENZAZIONE DELL’ISTANZA DI CONCILIAZIONE

L’istanza di conciliazione deve essere proposta entro un anno dalla presentazione del reclamo o della richiesta di rimborso o indennizzo all’operatore economico.

  • MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA

L’istanza va presentata tramite piattaforma CONCILIAWEB.

  • RICORSO ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Non può essere trattata una controversia già sottoposta all’autorità giudiziaria, ovvero, quando sia pendente o già esperito un tentativo di conciliazione dinanzi uno dei soggetti di cui all’Art.4, fatti salvi i casi in cui l’esperimento di conciliazione sia stato disposto dall’autorità giudiziaria.